Come viene recapitata e cosa deve contenere
L’intimazione a comparire
L’intimazione a comparire A chi non è mai capitato di vedersi recapitata a casa quella che prende il nome di “citazione testimoniale”, cioè l’intimazione a comparire come testimone in una causa civile o in un procedimento penale. La prima reazione di solito è quella di usare il recapito telefonico dello studio legale che ha formulato l’intimazione per chiedere informazioni circa la causa in questione.
Una citazione testi ad hoc, tuttavia, dovrebbe già contenere tutte le informazioni necessarie, in ottemperanza all’art.250 del codice di procedura civile.
In particolare, la citazione testimoniale viene utilizzata in cause quali controversie civili, procedimenti penali e altri tipi di procedimenti giudiziari come cause di famiglia, lavoro e contrattuali.
Innanzitutto essa può essere recapitata, sia mediante raccomandata con ricevuta di ritorno, sia tramite Ufficiale Giudiziario.
Nel primo caso il difensore invia le intimazioni a comparire tramite raccomandata A/R e dovrà provvedere, poi, a depositare la cartolina di avviso di ricevimento firmata dal testimone, come prova dell’avvenuta ricezione, pena la decadenza della prova, in caso della mancata comparizione del teste.
Nel secondo caso sarà a cura del difensore solo la formulazione della citazione testimoniale che, una volta depositata all’U.N.E.P. (Ufficio Notifiche Esecuzioni e Protesti), sarà recapitata ai testimoni da parte dell’Ufficiale Giudiziario. Anche in questo caso il difensore ha l’obbligo di conservare l’originale dell’atto da presentare in udienza, per dimostrare al Giudice la regolarità della notifica e quindi evitare la decadenza dalla prova.
Essa, inoltre, deve includere in primis l’indicazione della parte richiedente e della controparte (se si tratta di una causa civile) o della persona imputata (nel caso di procedimento penale).
Questo peraltro, deve aver autorizzato la citazione dei testi, precedentemente indicati nella lista dei testi depositata dal difensore in Cancelleria; pertanto, avuta l’autorizzazione del Giudice, il difensore procede alla citazione dei testi e in essa deve indicare gli estremi dell’ordinanza con cui è stata ammessa la prova testimoniale.
La citazione, inoltre, contenente nome, cognome e residenza o domicilio della persona citata, deve pervenire almeno 7 giorni prima dell’udienza alla quale il testimone deve presenziare. Solo in alcuni casi di particolare urgenza, il Giudice può autorizzare la citazione dei testi oltre tali termini.
E anche in quel caso, andrà indicata l’ordinanza con cui il Giudice ha autorizzato il difensore.
Nell’intimazione sarà indicato chiaramente il giorno, l’ora e il luogo dell’udienza alla quale il testimone è chiamato a comparire e il Tribunale avanti il quale avrà luogo la causa, che può essere in composizione monocratica o collegiale. Nel primo caso, il giudice sarà un solo magistrato, mentre nel secondo caso sarà una composizione di più giudici.
È importante ricordare che la citazione deve essere comprensibile e completa di tutte le informazioni necessarie, in modo che il destinatario possa capire l’oggetto della citazione e agire di conseguenza.
La prova testimoniale
La prova testimoniale è uno strumento probatorio utilizzabile nel processo, sia civile che penale.
“La testimonianza consiste nell’esposizione di fatti rilevanti per la decisione della lite, resa da un terzo avanti al Giudice, in contraddittorio tra le parti, circa l’esistenza o la narrazione di un determinato fatto”.
Di conseguenza i testimoni chiamati a comparire davanti al Giudice devono essere in possesso di una “verità” in merito alla causa in oggetto e devono essere diversi dalle parti in causa.
I fatti da loro esposti devono, cioè, essere attinenti alla causa e oggettivamente veri, così da poter aiutare il Giudice a decidere l’esito del giudizio.
Può essere chiamato a testimoniare, ad esempio, un passante che ha assistito ad un incidente stradale il quale, assolutamente esterno alla controversia, potrà “raccontare” lo svolgimento dei fatti in maniera asettica e senza alcun coinvolgimento personale.
La prova testimoniale ha un ruolo cruciale nel determinare l’esito di una causa, in quanto può confermare o confutare le affermazioni delle parti coinvolte. La testimonianza viene valutata dal giudice in base alla sua attendibilità, coerenza e rilevanza rispetto ai fatti in questione.
Un diritto e un dovere
Chiedere che in una causa si faccia uso della prova testimoniale per la propria difesa è un diritto previsto dalla legge e, di contro, nel momento in cui si riceve una citazione testimoniale bisogna tenere presente che comparire come testimone è un obbligo.
Nella citazione testi, infatti, andrà indicato anche che “in caso di mancata comparizione senza giustificato motivo, la persona citata potrà essere condannata al pagamento di una pena pecuniaria non inferiore ad €. 100,00 e non superiore ad € 1.000,00”.
La parte che intende servirsi della prova testimoniale nella propria difesa, ne fa formale richiesta al Giudice istruttore il quale può ammetterla o respingerla, così come anche il difensore della controparte può opporsi a tale richiesta.
Quando questo emette l’ordinanza con cui ammette la prova, riduce la lista dei testimoni sovrabbondanti o considerati non idonei al processo eliminando quelli che non possono testimoniare per legge.
Infatti, ai sensi dell’art. 246 non possono essere assunti come testimoni chi nutre nella causa un qualsiasi interesse o vi abbiano un particolare coinvolgimento, poiché le loro deposizioni sarebbero considerate non attendibili.
All’art. 247 invece viene stabilita l’impossibilità del coniuge e dei parenti o degli affini in linea diretta a testimoniare. Tuttavia tale articolo è stato dichiarato illegittimamente costituzionale da una sentenza del 1974.
Lo stesso discorso è valido per le dichiarazioni dei minori di anni 14 che fino al 1975, anno in cui è uscita la sentenza con cui si dichiarava l’art. 248 illegittimamente costituzionale, erano considerate impossibili da accogliere, tranne che in particolari circostanze, come le separazioni dei coniugi, e sempre senza prestare giuramento.
Dopo la sentenza del ’75, la minore età di un teste non incide sulla sua capacità a testimoniare ma solo sulla sua attendibilità, che, tuttavia, va valutata di volta in volta.
Alcuni soggetti, tuttavia, hanno il diritto di astenersi, come: i prossimi congiunti dell’imputato, gli ecclesiastici cattolici e i ministri delle confessioni, gli avvocati, i notai, i medici e tutti gli appartenenti a quelle categorie tenute ad osservare l’obbligo del segreto professionale e, infine, i pubblici ufficiali.
L’interrogatorio
Una volta comparso avanti il Giudice, il teste viene invitato a dichiarare le proprie generalità e a chiarire se possieda rapporti di parentela o affinità con una delle parti, oppure abbia un interesse nella causa. Dopodiché il Giudice istruttore interroga il testimone sui fatti intorno ai quali è chiamato a deporre e ha, altresì, la facoltà di rivolgergli tutte le domande ritenute utili a chiarire i fatti.
L’interrogatorio è la fase del processo in cui il teste viene posto sotto esame da parte degli avvocati delle parti e, talvolta, del giudice stesso. Durante l’interrogatorio, gli avvocati e i giudici utilizzano una serie di tecniche e strategie per ottenere informazioni dai testimoni, come fare domande aperte, domande suggestive o domande ipotetiche. Le informazioni raccolte durante l’interrogatorio possono essere utilizzate per influire sull’opinione del giudice e sostenere le argomentazioni delle parti coinvolte.
Se il contenuto delle deposizioni di due o più testimoni risulta divergente, il Giudice può deciderne il confronto. Se, invece, il contenuto delle deposizioni appare falso, infondato o non attinente alla verità, oppure il teste compare avanti al Giudice ma si rifiuta di deporre o di giurare, senza giustificato motivo, questo può denunciarlo al Pubblico Ministero, attraverso un verbale e, nei casi più gravi, ordinarne l’arresto.
Nel caso in cui, invece, il testimone regolarmente citato, non si presenta in udienza, senza giustificato motivo (e cioè senza aver, per esempio inviato un certificato medico in cui sia espressamente indicato che il testimone non può comparire per una determinata e grave patologia, oppure un documento attestante il suo sopravvenuto impedimento), può essere, su ordinanza del Giudice, oggetto di un accompagnamento coattivo e, come già detto, condannato al pagamento di una pena pecuniaria.
L’indennità spettante ai testimoni
In quanto dovere in capo a ogni cittadino cui non ci si può in alcun modo sottrarre, il legislatore, ha altresì previsto un’indennità a favore del testimone citato a comparire a un’udienza, da corrispondersi ai sensi dell’art. 45 del D.P.R. n. 115/2002. Tuttavia, i testimoni sono suddivisi in due grandi categorie: quelli residenti e quelli non residenti e gli importi vengono calcolati sulla base di questa divisione.
Ai testimoni residenti, (si considera residente chi risiede nel Comune in cui ha sede l’Ufficio presso il quale il teste è chiamato a comparire, fino a 2,5 Km di distanza), spetta un’indennità di €. 0,36 al giorno.
Ai testimoni non residenti, (è considerato non residente chi risiede in un Comune che dista oltre 2,5 Km dal luogo in cui è chiamato a comparire), spetta, oltre all’indennità di €. 0,36 al giorno, il rimborso delle spese di viaggio (andata e ritorno), un’ ulteriore somma di €. 0,79 per ogni giornata di viaggio ed €. 1,29 per ogni giornata di soggiorno nel luogo di comparizione.
Inoltre il datore di lavoro non può impedire al suo dipendente di recarsi sul luogo dell’audizione, ma deve piuttosto concedergli un permesso, in ogni caso retribuito.
Nel momento in cui riceviamo una citazione testimoniale, quindi, teniamo ben presente che siamo chiamati ad ottemperare ad un obbligo previsto dalla legge.
L’indennità prevista per i testimoni tiene conto del tempo e degli sforzi impiegati nel processo giudiziario e serve a compensare i testimoni per il loro contributo alla giustizia. Tuttavia, vi sono dibattiti sulla sua adeguatezza e sull’eventuale necessità di adeguare gli importi per riflettere meglio il valore del tempo e degli sforzi dei testimoni.
Le conseguenze della mancata comparizione
Se il testimone, una volta ricevuta la citazione, non si presenta all’udienza senza giustificato motivo, può incorrere in sanzioni. Nel caso di una causa civile, il testimone potrebbe essere condannato al pagamento delle spese processuali e al risarcimento del danno eventualmente subito dalla parte che lo ha citato. Inoltre, il giudice può ordinare che il testimone sia condotto d’ufficio al processo, ovvero che sia portato al tribunale con la forza pubblica.
Nel caso di un procedimento penale, il testimone che non si presenta senza giustificato motivo può essere multato e, in caso di reiterata inosservanza, può essere arrestato per un periodo massimo di 15 giorni.
Il diritto di astensione dalla testimonianza
In alcuni casi, il testimone ha il diritto di astenersi dalla testimonianza, ad esempio se è un parente stretto delle parti coinvolte nel processo, se la testimonianza potrebbe auto-incriminarlo, o se è vincolato dal segreto professionale. In tali casi, è importante che il testimone comunichi il motivo dell’astensione al giudice, in modo che quest’ultimo possa valutare la legittimità dell’astensione e decidere di conseguenza.
In conclusione, la citazione testimoniale è uno strumento fondamentale nel processo giudiziario, sia civile che penale, che permette alle parti coinvolte di presentare le proprie prove e di sostenere le proprie posizioni. È essenziale che il testimone citato comprenda l’importanza del proprio ruolo e si presenti all’udienza per testimoniare, a meno che non sussistano valide ragioni per astenersi dalla testimonianza.