Calcolatore NASpI 2026: Calcolo Importo Netto, Durata e Piano Mensile

Come funziona la NASpI nel 2026?

La NASpI (Nuova Assicurazione Sociale per l’Impiego) è l’indennità mensile di disoccupazione. Il calcolo dipende dalla retribuzione media degli ultimi 4 anni e dalle settimane contributive.

  • Importo: 75% della retribuzione media (fino alla soglia INPS)
  • Durata: metà delle settimane lavorate (max 24 mesi)
  • Riduzione: -3% al mese dal 6° mese (o 8° per over 55)
  • Massimale: Tetto massimo fissato annualmente dall’INPS
Come inserire i dati corretti:
  • Retribuzione media: somma degli imponibili previdenziali (buste paga/CU) degli ultimi 4 anni ÷ numero mesi lavorati.
  • Settimane contributive: verifica nell’estratto conto contributivo INPS (Una settimana vale se la retribuzione ≥ minimale).
Aggiornamento (01/01/2026): il calcolo segue la formula NASpI vigente; i valori di soglia e massimale sono disponibili per gli anni 2023–2025 (da circolari INPS). Se la decorrenza è nel 2026, il calcolatore mostrerà un avviso e applicherà l’ultimo anno disponibile finché non saranno aggiornati i valori 2026.
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Inserisci i tuoi dati

Media mensile dell’imponibile previdenziale lordo degli ultimi 4 anni di lavoro (non l’ultimo stipendio).
Totale settimane lavorate negli ultimi 4 anni (min 13, max 208 = 4 anni pieni).

Il sistema calcolerà automaticamente la media da inserire sopra.
Data di cessazione del rapporto di lavoro (non può essere futura).
In questo caso la riduzione del 3% parte dall’8° mese.
Applica una trattenuta forfettaria: non sostituisce il calcolo IRPEF reale.
Scegli l’aliquota media da applicare al lordo.

Requisiti NASpI 2026: Chi può richiederla?

Per accedere all’indennità di disoccupazione NASpI nel 2026, è necessario soddisfare congiuntamente i seguenti requisiti:

Stato di Disoccupazione

Essere in stato di disoccupazione involontaria (licenziamento, scadenza contratto, dimissioni per giusta causa). Non spetta in caso di dimissioni volontarie (eccetto giusta causa o durante il periodo tutelato per maternità).

Requisito Contributivo

Aver maturato almeno 13 settimane di contribuzione nei 4 anni precedenti l’inizio del periodo di disoccupazione.

Novità dal 01/01/2025 (Legge di bilancio 2025): se hai cessato volontariamente un rapporto a tempo indeterminato nei 12 mesi precedenti la nuova disoccupazione involontaria per cui chiedi la NASpI, devi avere almeno 13 settimane di contribuzione tra la data delle dimissioni e la cessazione involontaria.
Fonte: INPS – “NASpI: nuovo requisito contributivo”.

Casi pratici 2025–2026 (sospensione/decadenza)

  • Nuovo lavoro subordinato < 6 mesi: NASpI sospesa; comunica il reddito presunto entro 30 giorni per riduzione.
  • Nuovo lavoro subordinato ≥ 6 mesi o tempo indeterminato: NASpI decade.
  • Autonomo/occasionale: comunica il reddito entro 30 giorni; sotto 5.500€ (autonomo) o 5.000€ (occasionale) la prestazione è ridotta, non sospesa.
  • NASpI anticipata: puoi richiedere l’anticipazione in unica soluzione per avvio attività autonoma/impresa individuale.
  • Malattia/maternità: la decorrenza NASpI può slittare o sovrapporsi; verifica sempre con patronato/INPS per evitare sospensioni.

Eccezioni alle dimissioni volontarie

La NASpI spetta anche in caso di dimissioni volontarie nei seguenti casi:

  • Giusta causa: mancato pagamento stipendi, mobbing, modifica unilaterale delle condizioni contrattuali
  • Periodo tutelato maternità/paternità: dimissioni entro il 1° anno di vita del bambino
  • Periodo protetto genitori: dimissioni nei primi 3 anni di vita del bambino (o 3 anni dall’ingresso in famiglia per adozioni)
  • Risoluzione consensuale in sede protetta: accordo raggiunto presso l’Ispettorato Territoriale del Lavoro (ITL)

Come e quando fare domanda

La domanda deve essere presentata all’INPS entro 68 giorni dalla cessazione del rapporto di lavoro, esclusivamente in via telematica.

  • Sito web INPS (con SPID, CIE o CNS)
  • Contact Center Multicanale INPS
  • Patronati e intermediari abilitati

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Per approfondire tutti i dettagli su requisiti, documenti necessari e procedura passo-passo, leggi la nostra guida aggiornata.


Fonti Ufficiali e Normativa

Domande Frequenti

No, la NASpI spetta solo in caso di disoccupazione involontaria. Le dimissioni volontarie non danno diritto all’indennità, a meno che non siano dimissioni per giusta causa (es. mancato pagamento stipendi, mobbing) o dimissioni durante il periodo tutelato di maternità/paternità.

Dipende dal reddito e dalla durata. Se il reddito annuo è inferiore a 8.176€ (lavoro dipendente) o 5.500€ (autonomo), la NASpI viene ridotta ma mantenuta. Se il reddito supera queste soglie o il contratto supera i 6 mesi, la NASpI decade. È fondamentale comunicare il reddito presunto all’INPS entro 30 giorni.

Non c’è una data fissa uguale per tutti, ma generalmente l’INPS effettua i pagamenti intorno alla metà del mese (tra il 10 e il 15) per la mensilità precedente.

Sì, durante il periodo di percezione della NASpI vengono accreditati i contributi figurativi, utili sia per il diritto che per la misura della pensione.

La normativa prevede una riduzione del 3% dell’importo mensile a partire dal 6° mese di fruizione (o dall’8° mese per chi ha compiuto 55 anni alla data di presentazione della domanda).

Dopo l’invio della domanda, l’INPS ha 30 giorni per esaminarla. Se accolta, il primo pagamento arriva generalmente entro 30-45 giorni dalla data di presentazione. I pagamenti successivi avvengono intorno alla metà del mese.

Puoi verificare lo stato della domanda accedendo al portale INPS con SPID, CIE o CNS. Vai su “Le mie domande” → “NASpI” per vedere se è in lavorazione, accolta o respinta. In alternativa, puoi chiamare il Contact Center INPS al numero 803 164 (gratuito da rete fissa).

Sì, è possibile svolgere lavoro occasionale (voucher/Libretto Famiglia) fino a 5.000€ annui senza perdere la NASpI. Per lavoro autonomo o subordinato, invece, devi comunicare il reddito presunto all’INPS entro 30 giorni: se resti sotto le soglie (8.176€ dipendente, 5.500€ autonomo), la NASpI viene ridotta ma non sospesa.

I tuoi dati vengono elaborati solo nel browser e non vengono salvati sui nostri server.

Strumento di simulazione non ufficiale. Per calcoli vincolanti consultare il sito INPS o un patronato.