⚡ Novità 2025: 5 cambiamenti essenziali
Guida pratica per iscritti CPDEL/CPS/CPI/CPUG: età 67, trattenimento a 70, nuove aliquote e deroghe INPS.
- 📅Limite ordinamentale a 67 anni (prima 65)
- 🔄Trattenimento fino a 70 anni (facoltà PA, tetto 10%)
- 📊Aliquote 2,5% su anticipata per <15 anni al 31.12.1995
- ✅Vecchie aliquote per vecchiaia, limiti, cumulo, ex enti CPDEL
- ⚠Deroga precoci con requisiti certificati pre-2024
Pensioni CPDEL/CPS/CPI/CPUG 2025: limiti età, trattenimento e aliquote INPS
La Legge di Bilancio 2025 (L. n. 207/2024) ha introdotto importanti modifiche per i dipendenti pubblici iscritti alle casse CPDEL (enti locali), CPS (sanitari), CPI (insegnanti) e CPUG (ufficiali giudiziari). Il limite ordinamentale è stato innalzato da 65 a 67 anni dal 1° gennaio 2025, con possibilità di trattenimento fino a 70 anni. L’INPS, con il Messaggio n. 2491 del 25 agosto 2025, ha chiarito quando si applicano le nuove aliquote di rendimento del 2,5% introdotte dalla Legge di Bilancio 2024.
Limite ordinamentale innalzato a 67 anni (L. n. 207/2024)
Dal 1° gennaio 2025, il limite di età ordinamentale per la permanenza in servizio dei dipendenti pubblici è stato uniformato a 67 anni, allineandosi con l’età per la pensione di vecchiaia prevista dalla riforma Fornero. Questo cambiamento ha effetti diretti sull’applicazione delle aliquote di rendimento per il calcolo della pensione.
💡 Cosa cambia rispetto al 2024
Prima (fino al 31/12/2024):
- Limite ordinamentale a 65 anni
- Risoluzione unilaterale del rapporto a 65 anni con requisiti pensione anticipata
- Possibilità di mantenere vecchie aliquote con pensionamento d’ufficio a 65 anni
Ora (dal 01/01/2025):
- Limite ordinamentale a 67 anni
- Abolita la risoluzione unilaterale prima dei 67 anni
- Vecchie aliquote solo al raggiungimento dei 67 anni o nei casi di deroga
Per approfondimenti: Circolare INPS 78/2024 su aliquote e finestre mobili.
L’articolo 1, comma 162, della Legge 207/2024 (GU Serie Generale n.305 del 30-12-2024) ha anche abrogato due importanti disposizioni:
- L’obbligo per le PA di risolvere unilateralmente il rapporto a 65 anni per chi aveva i requisiti per la pensione anticipata (art. 2, comma 5, D.L. 101/2013)
- Il collocamento d’ufficio previsto dall’articolo 72, comma 11, del D.L. 112/2008, che consentiva la risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro
Trattenimento fino a 70 anni – condizioni e consenso
La Legge di Bilancio 2025 introduce una facoltà importante per le amministrazioni: possono trattenere in servizio i dipendenti oltre i 67 anni e fino al compimento dei 70 anni, ma solo a determinate condizioni. Non è un diritto soggettivo del dipendente, ma una facoltà della PA. Il trattenimento è possibile entro il limite del 10% delle facoltà assunzionali dell’ente (art. 1, c. 165, L. 207/2024).
✅ Requisiti per il trattenimento in servizio
- Consenso esplicito del dipendente (non può essere imposto)
- Esigenze organizzative motivate dell’amministrazione
- Funzioni non diversamente assorbibili
- Limite massimo: 70 anni (non oltre)
📊 Importante per le aliquote
Chi si dimette durante il periodo di trattenimento (quindi dopo i 67 anni ma prima dei 70) mantiene le vecchie aliquote di rendimento più favorevoli, poiché ha già superato il limite ordinamentale.
Applicazione delle nuove aliquote di rendimento – quando scattano
Le nuove aliquote di rendimento del 2,5% annuo introdotte dalla Legge di Bilancio 2024 (L. 213/2023) si applicano a tutte le pensioni anticipate (art. 24, c.10, D.L. 201/2011) e ai lavoratori precoci (art. 17, D.L. 4/2019) con requisiti maturati dal 1/1/2024, per chi ha meno di 15 anni di contributi al 31 dicembre 1995. Le vecchie aliquote seguono la Tab. A L. 965/1965 per CPDEL/CPS/CPI e la Tab. A L. 16/1986 per CPUG. Per anzianità ≥15 anni al 31/12/1995 continuano ad applicarsi sempre le vecchie tabelle, indipendentemente dal tipo di pensione.
| Tipo di Aliquota | Rendimento | Quando si applica | Effetto sulla quota retributiva |
|---|---|---|---|
| Vecchie aliquote (Tab. A) | Cumulativo non lineare (31,82% a 10 anni, 37,5% a 15 anni) L. 965/1965 (CPDEL/CPS/CPI) – L. 16/1986 (CPUG) |
Vecchiaia, limiti ordinamentali, deroghe | Più favorevole |
| Nuove aliquote (L. 213/2023) | 2,5% fisso per anno (25% a 10 anni, 37,5% a 15 anni) | Anticipata e dimissioni pre-67 Solo per <15 anni al 31/12/1995 |
Penalizzante fino al -21% a 10 anni |
⚠ Attenzione: non solo dimissioni volontarie
Le nuove aliquote del 2,5% si applicano a tutte le pensioni anticipate (inclusi i lavoratori precoci con requisiti dal 2024) con anzianità contributiva <15 anni al 31/12/1995, non solo alle dimissioni volontarie tra 65-67 anni. La riduzione impatta esclusivamente sulla quota retributiva (non tocca la quota contributiva né l’intero assegno pensionistico).
💡 Pro-tip per CPS e infermieri CPDEL
Per il personale CPS e gli infermieri iscritti CPDEL, la riduzione derivante dalle nuove aliquote si attenua di 1/36 per ogni mese di posticipo della pensione anticipata rispetto alla prima decorrenza utile. Un vantaggio da valutare attentamente nel timing di uscita.
Chi mantiene le vecchie aliquote favorevoli
Il Messaggio INPS 2491/2025 chiarisce che le vecchie aliquote di rendimento (Tab. A L. 965/1965 e L. 16/1986) continuano ad applicarsi nei seguenti casi:
Pensione di vecchiaia a 67 anni
Chi raggiunge il limite ordinamentale di 67 anni mantiene le aliquote storiche, indipendentemente dal tipo di cessazione.
Lavoratori precoci con requisiti pre-2024
Chi aveva maturato almeno 41 anni di contributi entro il 31/12/2023 con certificazione INPS mantiene le vecchie aliquote.
APE Sociale (distinzione importante)
Chi accede alla pensione di vecchiaia dopo l’APE Sociale applica le vecchie aliquote (Mess. INPS 2491/2025). Attenzione: chi invece opta per la pensione anticipata dopo APE applica le nuove aliquote del 2,5%.
Pensione in cumulo con limiti ordinamentali
In caso di pensione di vecchiaia in cumulo con cessazione per limiti ordinamentali (67 anni) si mantengono le vecchie aliquote (Mess. INPS 2491/2025).
Ex enti pubblici rimasti CPDEL
Dipendenti di enti che hanno perso la natura pubblica ma sono rimasti iscritti alla CPDEL: per la pensione di vecchiaia mantengono le vecchie regole (Mess. INPS 2491/2025).
Finestre mobili per pensione anticipata – le nuove tempistiche
La Legge di Bilancio 2024 (Circolare INPS 78/2024) ha incrementato progressivamente le finestre mobili per l’accesso alla pensione anticipata degli iscritti CPDEL, CPS, CPI e CPUG:
Calcolo pensione – esempi pratici
Vediamo come le nuove regole impattano sul calcolo della quota retributiva della pensione per chi ha meno di 15 anni di contributi al 31/12/1995:
🧮 Calcolatore impatto sulla quota retributiva (< 15 anni)
Vecchie aliquote: Tab. A L. 965/1965 (CPDEL/CPS/CPI) e Tab. A L. 16/1986 (CPUG) – simulazione semplificata
⚠ Nota: l’impatto calcolato riguarda solo la quota retributiva, non l’intero assegno pensionistico
Documenti necessari e procedura INPS
📄 Documentazione richiesta per la domanda
- ECOCERT – Estratto conto certificativo INPS
- CU – Certificazione Unica ultimi anni
- Modello PA04 – Dati giuridici ed economici del dipendente
- Eventuale documentazione APE Sociale se richiesta
- Certificazione lavoratore precoce se applicabile
- Consenso al trattenimento se si resta oltre i 67 anni
🔗 Riferimenti normativi ufficiali
- Legge n. 207/2024 – Gazzetta Ufficiale (testo GU 31-12-2024)
- Ripubblicazione con note (GU 20-01-2025)
- Messaggio INPS n. 2491/2025 (pagina ufficiale con PDF)
- Circolare INPS n. 53/2025 (quadro novità L. 207/2024)
- Circolare INPS n. 78/2024 (aliquote 2,5% e finestre)
- Dossier Camera dei Deputati LA0142 (profili previdenziali LdB 2025)
- Dossier Camera-Senato “Legge di bilancio 2025” – Vol. I
- Archivio INPS – Circolari e Messaggi
Domande frequenti (FAQ)
Dal 1° gennaio 2025, il limite ordinamentale è stato innalzato a 67 anni per tutti gli iscritti CPDEL, CPS, CPI e CPUG, uniformandosi all’età della pensione di vecchiaia. Prima era 65 anni.
Sì, con il consenso del dipendente e per esigenze organizzative motivate dell’amministrazione, è possibile il trattenimento in servizio fino al compimento dei 70 anni. È una facoltà della PA, non un diritto del dipendente. Chi si dimette durante questo periodo mantiene le vecchie aliquote favorevoli.
Le nuove aliquote del 2,5% si applicano a tutte le pensioni anticipate (art. 24, c.10) e ai lavoratori precoci con requisiti maturati dal 1/1/2024, per chi ha meno di 15 anni di contributi al 31/12/1995. Si applicano anche in caso di dimissioni volontarie tra i 65 e i 67 anni.
Chi accede alla pensione di vecchiaia dopo l’APE Sociale mantiene le vecchie aliquote favorevoli. Chi invece opta per la pensione anticipata dopo APE applica le nuove aliquote del 2,5%. Per la pensione in cumulo, se il rapporto cessa per limiti ordinamentali si mantengono le vecchie aliquote.
Sono esclusi: i lavoratori precoci che avevano almeno 41 anni di contributi certificati al 31/12/2023, chi va in pensione di vecchiaia a 67 anni, chi è trattenuto oltre i 67 anni, i dipendenti di ex enti pubblici rimasti iscritti CPDEL, chi accede alla vecchiaia dopo APE Sociale.
La riduzione riguarda solo la quota retributiva (non l’intero assegno pensionistico) e varia in base agli anni di contributi al 31/12/1995: con 10 anni si perde circa il 21% della quota retributiva, con 12 anni circa l’11,7%, con 14 anni circa il 3,5%. A 15 anni le aliquote si equivalgono (37,5%).
Sì, per la pensione anticipata le finestre aumentano progressivamente: 3 mesi per requisiti entro 2024, 4 mesi nel 2025, 5 mesi nel 2026, 7 mesi nel 2027, 9 mesi dal 2028.
Sì, per il personale CPS e gli infermieri iscritti CPDEL, la riduzione derivante dalle nuove aliquote si attenua di 1/36 per ogni mese di posticipo della pensione anticipata rispetto alla prima decorrenza utile.
⚠ Disclaimer
Le informazioni contenute in questo articolo hanno carattere generale e informativo. Per situazioni specifiche e calcoli personalizzati, si consiglia di consultare un professionista qualificato o rivolgersi direttamente all’INPS. La normativa previdenziale è soggetta a frequenti modifiche.
Hai domande sulla tua situazione pensionistica?
Richiedi una Consulenza Personalizzata