Il Regime Forfettario è un regime fiscale agevolato (la cosiddetta “flat tax” per le partite IVA) introdotto dalla Legge n. 190/2014 (Legge di Stabilità 2015) e riservato alle persone fisiche che esercitano attività d’impresa, arte o professione. Si caratterizza per una tassazione semplificata con un’aliquota fissa al 15% (ridotta al 5% per le nuove attività) in sostituzione di IRPEF, addizionali e IRAP, e per significative semplificazioni nei adempimenti IVA e contabili.
In questa guida approfondita vedremo come funziona il Regime Forfettario nel 2025, quali sono i requisiti aggiornati per aderirvi, i limiti di reddito da rispettare, i vantaggi fiscali che offre, le esclusioni previste dalla normativa e gli obblighi per chi ne usufruisce. Risponderemo anche alle domande più comuni, con riferimenti a fonti ufficiali (Agenzia delle Entrate, INPS, norme di legge) per fornire informazioni accurate e aggiornate.
Che cos’è il Regime Forfettario e a chi si rivolge
Il Regime Forfettario è il regime fiscale “naturale” applicabile alle partite IVA individuali che rispettano determinati requisiti di fatturato e altre condizioni. È destinato esclusivamente a contribuenti persone fisiche (ditte individuali, lavoratori autonomi e freelance): società, enti o associazioni non possono avvalersene. L’obiettivo del regime è di semplificare la tassazione e ridurre il carico amministrativo per le micro-imprese e i professionisti con ricavi contenuti.
Dal punto di vista fiscale, il forfettario prevede che il reddito imponibile venga calcolato in modo forfettario, applicando ai ricavi/compensi incassati un coefficiente di redditività prefissato (diverso a seconda del tipo di attività). Sul reddito così determinato si applica un’imposta sostitutiva con aliquota fissa al 15%, che sostituisce l’IRPEF e relative addizionali regionali/comunali, oltre all’IRAP.
Per le nuove attività è prevista un’aliquota ridotta al 5% per i primi 5 anni, in presenza di specifici requisiti (come vedremo più avanti)
Dal punto di vista amministrativo, il regime forfettario esonera dall’applicazione dell’IVA (quindi le fatture emesse sono senza IVA) e da molti obblighi contabili: è un regime semplificato con meno adempimenti rispetto al regime ordinario. Vediamo ora nel dettaglio tutti i requisiti di accesso al regime forfettario 2025 e i limiti da rispettare, le cause di esclusione, i benefici fiscali e le semplificazioni previste, per poi rispondere alle FAQ più frequenti.
Requisiti di accesso e limiti di reddito del Regime Forfettario 2025
Per poter applicare il regime forfettario nel 2025 è necessario rispettare tutti i requisiti previsti dalla normativa vigente. In particolare, i criteri principali (stabiliti dall’art. 1 commi 54-57 della L.190/2014 e successive modifiche) riguardano: la natura del contribuente, il limite di ricavi/compensi conseguiti l’anno precedente e il limite di spese per personale a carico. Ecco i requisiti in sintesi:
- Soggetto ammesso: persona fisica che esercita un’attività d’impresa, arte o professione (in forma individuale). Società di capitali, società di persone ed enti associativi sono esclusi dal regime. In pratica possono aderire ditte individuali, lavoratori autonomi con partita IVA e imprese familiari (solo il titolare come persona fisica beneficia del regime).
- Limite di ricavi/compensi annui: nell’anno precedente non devono essere stati superati €85.000 di ricavi o compensi, ragguagliati ad anno. Questo è il tetto di fatturato principale: se ad esempio si vuole applicare il forfettario nel 2025, bisogna aver conseguito nel 2024 ricavi/compensi ≤ €85.000. Nota: la soglia era €65.000 fino al 2022 ed è stata elevata a €85.000 dalla Legge di Bilancio 2023. Se il contribuente svolge più attività con diversi codici ATECO, ai fini del limite contano tutti i ricavi/compensi sommati insieme. In caso di inizio attività in corso d’anno, il limite dei ricavi va proporzionato ai mesi di attività (ad es. se si apre la partita IVA a metà anno, il massimale è ridotto proporzionalmente).
- Limite di spese per personale e collaboratori: nell’anno precedente non si devono aver sostenuto spese per lavoro dipendente o assimilato superiori a €20.000 lordi. Questo tetto include retribuzioni a dipendenti, compensi a collaboratori (anche a progetto), lavoro accessorio e somme erogate a collaboratori dell’impresa familiare, compresi utili da partecipazione per apporti di solo lavoro. Se nel 2024 le spese per personale superano €20.000, nel 2025 non si può applicare (o mantenere) il regime forfettario. Nota: Questo requisito era stato reintrodotto dalla Legge di Bilancio 2020 (inizialmente il limite era €5.000, poi eliminato nel 2019 e ripristinato dal 2020 elevandolo a €20.000).
- Nessun limite sui beni strumentali: non c’è più un limite al valore dei beni strumentali posseduti per accedere al regime. In passato esisteva un tetto (€20.000) sul costo dei beni strumentali, ma è stato abolito a decorrere dal 2019. Quindi dal 2020 in poi non vi è un requisito relativo ai beni strumentali acquistati.
Di seguito una tabella riassuntiva dei requisiti chiave per l’accesso/permanenza nel regime forfettario 2025:
| Requisito | Limite | Dettagli |
|---|---|---|
| Soggetto titolare | Persona fisica (ditta individuale, professionista) | No società, enti o associazioni |
| Ricavi/compensi (anno precedente) | ≤ 85.000 € (totali annui) | Se più attività, si sommano tutti i ricavi. Soglia prorata in caso di inizio attività in corso d’anno |
| Spese per lavoro dipendente (anno precedente) | ≤ 20.000 € lordi | Include stipendi, compensi a collaboratori, utili da partecipazione per apporto di lavoro, ecc. Se >20.000 €, niente regime forfettario |
| Beni strumentali | Nessun limite | (Tetto di €20.000 abolito dal 2019) |
Importante: Il regime forfettario è automatico per chi possiede i requisiti – non serve un’apposita opzione annuale. Se apri una nuova attività, puoi accedere al forfettario sin dall’inizio dichiarando nella dichiarazione di inizio attività (modello AA9/12 per ditte individuali) che presumi di rispettare i requisiti richiesti.
Se invece sei già in attività e rientri nelle soglie, applichi semplicemente il regime forfettario continuando a rispettare i limiti (eventualmente comunicando al tuo consulente o nel modello Redditi la scelta).
Superamento dei limiti di fatturato: cosa succede?
Il rispetto dei limiti va verificato anno per anno. Se vengono meno i requisiti (ad esempio si supera la soglia di ricavi o quella delle spese per dipendenti) o si verifica una causa di esclusione, il regime forfettario cessa a partire dall’anno successivo.
Esempio: se nel corso del 2024 hai incassato ricavi per €90.000 (sforando il limite di €85.000), nel 2025 dovrai uscire dal forfettario ed applicare il regime ordinario.
La normativa prevede inoltre un meccanismo particolare in caso di sforamento significativo del limite di ricavi durante l’anno in corso. In dettaglio
- Se superi il limite di €85.000 ma non oltrepassi €100.000 di ricavi/compensi nell’anno: mantieni il regime forfettario fino alla fine di quell’anno (continuerai a pagare imposta sostitutiva per quell’anno) però dal 1° gennaio dell’anno successivo dovrai uscire dal regime agevolato e applicare l’IVA e la tassazione ordinaria.
- Se superi la soglia di €100.000 nell’anno in corso: esci immediatamente dal regime forfettario nello stesso anno in cui avviene lo sforamento. Ciò significa che dal momento in cui superi €100.000 di fatturato dovrai iniziare ad addebitare l’IVA in fattura per le operazioni successive (diventando di fatto un contribuente in regime ordinario IVA per il resto dell’anno). Inoltre, dovrai poi applicare il regime ordinario anche per tutto l’anno successivo.
In caso di fuoriuscita dal regime (per superamento soglie o cause ostative), potrai eventualmente rientrarvi in futuro solo dopo aver rispettato di nuovo i requisiti per almeno un anno. In generale, se si perdono i requisiti occorre attendere almeno l’anno successivo in regime ordinario e, solo dopo aver nuovamente rispettato le condizioni per un anno, sarà possibile ri-applicare il forfettario dal periodo d’imposta seguente.
(Ad esempio, superando €85.000 nel 2024 esci nel 2025; se nel 2025 rientri sotto soglia e non hai cause ostative, potrai tornare forfettario dal 2027, cioè dopo un intervallo di due anni in ordinario)
Tieni presente: il regime forfettario è opzionale. Anche se possiedi i requisiti, il contribuente può scegliere di applicare il regime ordinario per opzione (magari perché più conveniente nel suo caso). Se si opta per il regime ordinario, la scelta vincola per almeno un triennio, dopodiché si potrà eventualmente rientrare nel forfettario (previa verifica dei requisiti, come da provvedimenti dell’Agenzia delle Entrate).
Passiamo ora a vedere chi è escluso dal regime forfettario nonostante il possesso dei requisiti di soglia sopra descritti.
Cause di esclusione dal Regime Forfettario
Oltre a rispettare i requisiti di accesso, occorre non incorrere in una delle cause di esclusione (cause ostative) espressamente previste dalla legge.
Anche nel 2025 restano valide le cause di esclusione indicate all’art. 1, comma 57 della L.190/2014, come modificate dalle leggi successive (in particolare dalla L.145/2018, L.160/2019 e ultimi interventi nel 2023-2024). In sostanza NON possono adottare (o mantenere) il regime forfettario i contribuenti che si trovano in una delle seguenti situazioni:
- Regimi IVA speciali o forfetari: chi si avvale di regimi speciali ai fini IVA o di regimi forfetari di determinazione del reddito non può aderire al forfettario. Ad esempio sono esclusi coloro che applicano regimi speciali come agricoltura e pesca, vendita di sali e tabacchi, editoria, agenzie di viaggio, regime del margine per beni usati, ecc. (elenco completo dei regimi speciali esclusi in Circolare Ag. Entrate n.10/E/2016).
- Non residenti: i soggetti non residenti in Italia sono esclusi, salvo il caso in cui risiedano in un paese UE (o SEE cooperante) e producano in Italia almeno il 75% del reddito complessivo. In altre parole, un contribuente UE/SEE che ha il 75% dei suoi redditi imponibili in Italia può accedere al forfettario nonostante la residenza estera (questa eccezione consente ad esempio a un residente all’estero ma fiscalmente quasi interamente attivo in Italia di usufruire del regime).
- Commercio di immobili, terreni edificabili o mezzi di trasporto nuovi: sono esclusi coloro che effettuano in via esclusiva o prevalente cessioni di fabbricati (o porzioni) e terreni edificabili (ex art.10 co.1 n.8 DPR 633/72) o cessioni di mezzi di trasporto nuovi (ex art.53 co.1 D.L.331/93). Si tratta di attività particolari (compravendita immobiliare, vendite auto nuove intra-UE) escluse dal regime.
- Partecipazione in società o controllo di SRL: sono esclusi i contribuenti individuali che contemporaneamente all’esercizio della loro attività partecipano a società di persone, associazioni professionali o imprese familiari oppure controllano direttamente o indirettamente società a responsabilità limitata (SRL) o associazioni in partecipazione che svolgono attività economiche riconducibili a quelle della propria attività individuale. In pratica, se Mario è socio di una snc o possiede quote di controllo di una SRL che esercitano attività simili a quella che Mario svolge come ditta individuale, Mario non può avvalersi del forfettario sulla sua partita IVA personale.
- Attività prevalentemente verso datori di lavoro (attuali o recenti): non può applicare il forfettario il contribuente la cui attività autonoma è svolta prevalentemente verso ex datori di lavoro. Precisamente, è causa ostativa se l’attività è esercitata prevalentemente nei confronti di datori di lavoro con cui sono in corso rapporti di lavoro, o lo sono stati nei due precedenti periodi d’imposta (o verso soggetti a essi riconducibili). Questa regola mira a evitare che si utilizzi il forfettario per “trasformare” di fatto un rapporto di lavoro dipendente in una finta partita IVA (fenomeno delle false partite IVA). Eccezione: è ammesso il forfettario se il contribuente inizia una nuova attività dopo aver svolto il periodo di pratica obbligatoria presso un datore di lavoro. Ad esempio, un praticante avvocato che apre partita IVA e inizia l’attività professionale può aderire al forfettario anche se nei due anni precedenti aveva un rapporto di lavoro (di pratica) con lo studio legale, perché si tratta di prosecuzione dopo praticantato obbligatorio (come previsto dall’art. 1 co.57 lettera d-bis).
- Titolari di elevati redditi da lavoro dipendente o pensione: è escluso dal regime forfettario chi nell’anno precedente ha percepito redditi di lavoro dipendente e/o assimilati (pensioni comprese) superiori a €35.000 lordi. Questa soglia era €30.000 fino al 2024 ed è stata innalzata a €35.000 dalla Legge di Bilancio 2025 (L. 30 dicembre 2024 n.207). In pratica, se nel 2024 un contribuente ha avuto un reddito di lavoro dipendente o pensionistico oltre 35mila euro, per il 2025 non può adottare il forfettario, a meno che nel frattempo quel rapporto di lavoro sia cessato. Infatti, la normativa precisa che la verifica di questa soglia è irrilevante se il rapporto di lavoro è cessato entro l’anno precedente. (Esempio: un lavoratore dipendente con stipendio annuo di €40.000 che apre una propria attività non può aderire al forfettario se continua ad essere dipendente; se però ha lasciato il lavoro dipendente nel 2024, nel 2025 può aderire al regime forfettario nonostante nel 2024 superasse i 35k di reddito da lavoro, perché il rapporto è cessato).
In sintesi, qualunque contribuente individuale può applicare il regime forfettario se rispetta i requisiti di fatturato e spese e non si trova in nessuna delle situazioni di esclusione sopra elencate. Il mancato rispetto anche di un solo requisito o la presenza di una causa ostativa comportano l’inapplicabilità del regime forfettario e l’obbligo di adottare la tassazione ordinaria.
Novità 2025 – Aumento soglia redditi da lavoro dipendente: Come evidenziato, la Legge di Bilancio 2025 ha ampliato la platea dei possibili forfettari alzando da 30k a 35.000 € il limite di reddito di lavoro dipendente/pensione compatibile col regime. Questo intervento normativo (art. 1 comma 12 L.207/2024) permette a più contribuenti con un lavoro dipendente di avviare una propria attività nel 2025 in forfettario, purché il reddito da lavoro dipendente 2024 non ecceda 35mila euro.
Ricordiamo comunque che se il lavoro dipendente è cessato entro l’anno precedente, il limite non si applica.
Vantaggi fiscali e benefici del Regime Forfettario
Il regime forfettario offre numerosi vantaggi fiscali e semplificazioni rispetto al regime ordinario, il che spiega perché sia così attraente per molti titolari di partita IVA. Di seguito riepiloghiamo i principali benefici in termini di tassazione e adempimenti:
- Tassazione agevolata “flat” al 15%: Il reddito generato dall’attività in regime forfettario è soggetto a un’unica imposta sostitutiva del 15%, che sostituisce le normali imposte sul reddito (IRPEF sui redditi d’impresa/professione) e le relative addizionali regionali e comunali, nonché l’IRAP. In pratica, chi aderisce al forfettario paga il 15% sul proprio reddito imponibile forfettario (vedremo a breve come si calcola), al posto degli scaglioni IRPEF progressivi (23% – 43%) e non paga le addizionali locali né l’Irap. Questo può comportare un significativo risparmio fiscale, soprattutto per chi avrebbe aliquote IRPEF medie elevate. Inoltre, i redditi forfettari non concorrono al reddito complessivo IRPEF del contribuente – il che evita che incidano su detrazioni o scaglioni di altri redditi.
- Aliquota ridotta al 5% per le startup (primi 5 anni): Chi avvia una nuova attività può beneficiare di una tassazione ultra agevolata al 5% per i primi 5 anni di attività. In questo caso l’imposta sostitutiva scende dal 15% al 5%, offrendo un ulteriore forte incentivo fiscale. Per ottenere l’aliquota ridotta devono essere soddisfatti tre requisiti aggiuntivi:
- Nei 3 anni precedenti non aver esercitato altra attività d’impresa, arte o professione, nemmeno in forma associata o familiare.L’attività nuova non dev’essere mera prosecuzione di un’attività precedentemente svolta come lavoratore dipendente o autonomo (fa eccezione il caso in cui si prosegue un periodo di pratica obbligatoria svolto in precedenza).Se la nuova attività prosegue un’attività svolta da un altro soggetto (es. si rileva un’attività da un altro titolare), i ricavi dell’anno precedente di tale attività non devono aver superato il limite di accesso al regime forfettario (attualmente 85.000 €).
- Esonero dall’IVA e prezzi più competitivi: I forfettari non addebitano l’IVA in fattura ai propri clienti e, correlativamente, non detraggono l’IVA sugli acquisti. Ai fini IVA, le operazioni dei forfettari sono escluse da IVA (fuori campo IVA ex art.1 c.58 L.190/2014). Ciò significa che, ad esempio, una prestazione da €1000 verrà fatturata a €1000 senza aggiungere l’IVA al 22% che un contribuente ordinario avrebbe dovuto applicare. Questo può rendere il prezzo dei forfettari più conveniente/competitivo per i clienti privati rispetto a un competitor in regime IVA ordinario, oppure aumentare il margine netto (se si tende a far pagare al cliente un prezzo “IVA inclusa” comunque). Bisogna però considerare che il forfettario non può detrarre l’IVA sugli acquisti, quindi l’IVA pagata sugli acquisti di beni e servizi diventa un costo per lui. In generale, l’esonero IVA semplifica la gestione (niente liquidazioni e versamenti periodici IVA) e, per chi vende a consumatori finali, elimina l’effetto IVA sui prezzi.
- Semplificazioni contabili e minori adempimenti: Chi aderisce al forfettario beneficia di una serie di esoneri da obblighi contabili e dichiarativi. In particolare, i contribuenti forfettari non sono tenuti a:
- Liquidare e versare l’IVA (tranne che per particolari operazioni come acquisti intracomunitari o in reverse charge, dove l’IVA va assolta ma resta indetraibile).Registrare le fatture emesse, i corrispettivi e le fatture d’acquisto nei registri IVA.Tenere le scritture contabili (registri contabili) obbligatorie ai fini imposte sui redditi e IVA, fatta salva la conservazione dei documenti fiscali (vanno comunque conservate fatture e ricevute in caso di controlli).Presentare la dichiarazione IVA annuale e le comunicazioni IVA (esterometro, LIPE trimestrali).Applicare gli ISA (Indici Sintetici di Affidabilità fiscale): i forfettari sono esclusi dall’ambito di applicazione degli ISA (ex studi di settore), evitandone quindi la compilazione e gli eventuali adeguamenti.
- Niente ritenuta d’acconto sui ricavi: i compensi dei forfettari non subiscono ritenuta d’acconto da parte dei sostituti d’imposta. Nelle fatture emesse il contribuente in regime forfettario deve inserire una dichiarazione di esonero da ritenuta ai sensi dell’art. 1 co.67 L.190/2014 (es. dicitura: “Operazione non soggetta a ritenuta d’acconto a norma dell’art. 1, c.67, L.190/2014”). Ciò significa che il forfettario incassa i compensi al lordo, senza subire trattenute del 20% come avviene di solito per i professionisti nel regime ordinario. Questo migliora la liquidità immediata. (Attenzione: il reddito va comunque dichiarato per intero e tassato con l’imposta sostitutiva; l’assenza di ritenuta significa che non si hanno crediti d’imposta IRPEF su cui fare conguagli). Inoltre, i contribuenti forfettari non sono essi stessi sostituti d’imposta: se ad esempio un forfettario paga un compenso a un altro professionista, non deve operare la ritenuta d’acconto sul pagamento. Dovrà però indicare nella propria dichiarazione dei redditi i dati di quel percettore (codice fiscale e importo pagato) per finalità di controllo incrociato.
- Nessuna IRAP: i contribuenti forfettari sono esonerati dal pagamento dell’IRAP (Imposta Regionale sulle Attività Produttive). Per le persone fisiche in realtà l’IRAP è dovuta solo oltre certi limiti o in presenza di autonoma organizzazione, ma aderendo al forfettario si è comunque esclusi dall’ambito IRAP per legge. Questo fa sì che non si debba presentare dichiarazione IRAP né versare tale imposta.
- Contributi previdenziali ridotti: Il regime forfettario non modifica le regole di base per il pagamento dei contributi previdenziali obbligatori (il professionista o imprenditore individuale continua a versare i contributi alla gestione di appartenenza – es. Gestione Separata INPS, cassa artigiani/commercianti, casse professionali – in base al proprio reddito). Tuttavia, per i forfettari iscritti alle gestioni INPS artigiani e commercianti è prevista la possibilità di richiedere il “regime contributivo agevolato” con una riduzione del 35% sui contributi dovuti. Questa agevolazione, introdotta dalla L.208/2015 (art.1 c.111), consente agli imprenditori individuali forfettari di pagare il 35% in meno sia sui contributi fissi (sul minimale) sia su quelli variabili eccedenti il minimale. Per usufruirne occorre presentare apposita domanda telematica all’INPS entro il 28 febbraio dell’anno in questione. Va considerato che versare meno contribuzione comporta anche una minore copertura pensionistica (i mesi accreditati ai fini pensionistici saranno proporzionali al minor importo versato), ma può essere comunque un vantaggio in termini di esborso immediato, specie per chi ha redditi bassi.
- Novità contributive 2025: La Legge di Bilancio 2025 ha introdotto un’ulteriore agevolazione per chi si iscrive per la prima volta nel 2025 alle gestioni INPS artigiani o commercianti. Si tratta di una riduzione del 50% dei contributi previdenziali fissi (sul minimale) per i primi 3 anni di attività. Questa nuova agevolazione riguarda le nuove iscrizioni 2025 e si applica anche ai forfettari, purché nuovi imprenditori nel 2025. Tuttavia non è cumulabile con la riduzione del 35%: bisognerà scegliere l’una o l’altra opzione. In pratica, un neo-artigiano nel 2025 in regime forfettario potrà optare o per pagare il 50% in meno sui contributi fissi per 3 anni (come da L.207/2024), oppure per il regime ordinario con riduzione 35% sia su fissi che su variabili (più duraturo). La convenienza andrà valutata caso per caso, magari col supporto di un consulente del lavoro.
Come si vede, i benefici del regime forfettario sono numerosi: aliquote fiscali ridotte, meno tasse da versare rispetto al regime ordinario in molti casi, esenzione IVA, adempimenti contabili minimi e alcune agevolazioni contributive. Questi vantaggi rendono il forfettario particolarmente appetibile per freelance, professionisti e piccoli imprenditori. Bisogna però valutare anche i potenziali svantaggi: ad esempio, l’impossibilità di detrarre costi e IVA sugli acquisti (che incide se si hanno molte spese), il fatto che oltre una certa soglia di reddito il regime non sia più conveniente o accessibile, e la perdita di alcune deduzioni/detrazioni IRPEF (poiché l’imposta sostitutiva non prevede oneri deducibili/detraibili ad eccezione dei contributi previdenziali). In ogni caso, per fasce di reddito medio-basse con costi relativamente contenuti, il forfettario tende ad offrire un carico fiscale significativamente inferiore al regime ordinario.
Calcolo del reddito imponibile e delle imposte nel forfettario
Vediamo ora come si determina in concreto il reddito imponibile di un contribuente forfettario e come si calcola l’imposta da pagare. Il meccanismo è diverso da quello del regime ordinario, perché anziché fare la differenza tra ricavi e costi reali, si applica una percentuale forfettaria di redditività.
1. Coefficiente di redditività: Per ogni attività economica, identificata dal codice ATECO, la normativa assegna un coefficiente di redditività ossia una percentuale prestabilita che rappresenta la quota di ricavi considerata reddito imponibile (la restante parte è considerata forfettariamente costo e non viene tassata). I coefficienti sono stabiliti nell’allegato della legge istitutiva e vanno dal 40% all’86% a seconda del settore. Alcuni esempi di coefficiente di redditività in base all’attività svolta:
- Commercio all’ingrosso e al dettaglio (es. negozi, commercio di beni): coefficiente 40% (cioè il 40% dei ricavi è tassato come reddito, il 60% è considerato spesa forfettaria).
- Intermediari del commercio (es. agenti di commercio, rappresentanti): coefficiente 62%.
- Servizi di alloggio e ristorazione (es. hotel, ristoranti, bar): coefficiente 40%.
- Professionisti e lavori autonomi vari (attività scientifiche, tecniche, sanitarie, istruzione, servizi finanziari e assicurativi, consulenze, attività artistiche ecc.): coefficiente 78%. Questo include la maggior parte delle professioni intellettuali (avvocati, architetti, consulenti, medici non convenzionati, ecc.) e altre attività nei servizi.
- Costruzioni e attività immobiliari: coefficiente 86% (molto elevato, significa che solo il 14% è considerato costo forfettario, riflettendo presumibilmente i margini medi del settore costruzioni/immobiliare).
- Altre attività non rientranti nelle categorie specifiche sopra (manifattura, trasporto, servizi alla persona, ecc.): coefficiente 67%.
(Nota: l’elenco completo dei codici ATECO con i relativi coefficienti di redditività è consultabile nelle istruzioni dell’Agenzia delle Entrate o nell’allegato alla L.190/2014. I valori indicati sopra sono solo alcuni tra i più comuni.)
2. Principio di cassa: Nel forfettario i ricavi e i compensi si considerano secondo il criterio di cassa (e non di competenza). Significa che contano gli importi incassati nell’anno, non la data di emissione fattura. Analogamente le spese (per quanto rilevanti solo per pochi casi, come contributi) si considerano pagate. Quindi per calcolare il reddito dell’anno, il contribuente deve prendere la somma di tutti i ricavi incassati nel corso dell’anno di riferimento.
3. Calcolo del reddito imponibile: Il reddito imponibile forfettario si determina applicando il coefficiente di redditività ai ricavi/compensi dell’anno. In formula: Reddito imponibile = Ricavi incassati x Coefficiente di redditività.
Non si deducono le spese effettive dell’attività (ad eccezione dei contributi previdenziali, vedi punto 4), in quanto il coefficiente già tiene conto in modo forfettario delle spese medie del settore. Ad esempio, se un consulente ha incassato €30.000 nel 2025 e il suo coefficiente è 78%, il suo reddito imponibile sarà 30.000 * 78% = €23.400. I restanti €6.600 (22%) sono idealmente considerati spese forfettarie già riconosciute dallo Stato.
4. Deduzione dei contributi previdenziali: Una volta determinato il reddito imponibile come sopra, il contribuente può dedurre eventuali contributi previdenziali obbligatori che ha versato nell’anno. Infatti, la legge consente di sottrarre dall’imponibile le somme pagate a casse di previdenza obbligatorie (INPS gestione artigiani/commercianti, Gestione Separata, casse professionali).
Questa è l’unica deduzione ammessa nel regime forfettario. Ad esempio, tornando al consulente dell’esempio (€23.400 imponibile forfettario), se nel 2025 ha versato €3.000 di contributi INPS, potrà dedurre tale importo riducendo il reddito imponibile fiscale a €20.400.
5. Calcolo dell’imposta sostitutiva: Applicando l’aliquota del 15% (o 5% se startup nei primi anni) al reddito imponibile determinato come sopra (al netto dei contributi), si ottiene l’imposta sostitutiva dovuta. Proseguendo l’esempio: imponibile €20.400, aliquota 15% → €3.060 imposta sostitutiva da pagare per l’anno. Questa imposta sostituisce IRPEF, addizionali e IRAP, per cui il contribuente non paga altro sul proprio reddito d’impresa/professione. Se il contribuente aveva altri redditi (es. reddito da lavoro dipendente, fabbricati, ecc.), quelli verranno tassati separatamente con IRPEF nella dichiarazione, ma il reddito forfettario resta assoggettato solo alla sua imposta sostitutiva.
L’imposta sostitutiva si versa con le stesse modalità e scadenze delle imposte sui redditi: tramite modello F24 in due acconti (giugno e novembre dell’anno in corso, calcolati sul 100% dell’imposta dell’anno precedente, salvo il primo anno in cui gli acconti sono calcolati sul dovuto dell’anno in corso) e un saldo a giugno dell’anno successivo. Ad esempio il saldo 2025 e acconto 2026 andranno versati entro giugno 2026 (con eventuale rateizzazione o differimento al 30 giugno/30 luglio). I forfettari non sono soggetti a ritenuta, quindi generalmente si troveranno a versare l’intera imposta in sede di dichiarazione (a differenza dei professionisti ordinari che hanno già acconti versati a titolo di ritenute).
Riassumendo, la convenienza del regime forfettario dipende dal rapporto tra i costi reali dell’attività e quelli forfettizzati dal coefficiente. Se i costi effettivi sono inferiori a quelli “impliciti” nel coefficiente, il contribuente ci guadagna (ha più reddito tassato ma un’aliquota bassa e niente IVA); viceversa se ha costi molto elevati potrebbe trovare più conveniente il regime ordinario che permette di dedurli analiticamente. In molti casi però, specie per chi offre servizi con pochi costi o per chi ha redditi medio-bassi, il risparmio fiscale del forfettario è notevole.
Adempimenti e obblighi per i forfettari
Uno dei punti di forza del regime forfettario è la drastica riduzione degli adempimenti fiscali e contabili. Abbiamo già accennato alle semplificazioni: niente IVA da addebitare/detrarre, niente registri IVA, niente dichiarazione IVA, niente studi di settore/ISA, contabilità semplificata. Vediamo però in concreto quali sono gli obblighi che restano e quelli particolari da osservare per chi opera in regime forfettario nel 2025:
- Fatturazione: il forfettario deve emettere fattura per le proprie operazioni attive (cessioni di beni e prestazioni di servizi) indicando il compenso pattuito senza applicazione dell’IVA. In fattura va inserita una specifica dicitura di esclusione IVA, ad esempio: “Operazione effettuata ai sensi dell’art. 1 commi 54–89 L.190/2014 – Regime forfetario (IVA non applicabile)”. Inoltre, come detto, deve indicare di non essere soggetto a ritenuta d’acconto ai sensi del comma 67 L.190/2014, per evitare che il cliente applichi ritenuta.
- Fatturazione elettronica obbligatoria: inizialmente i forfettari erano esonerati dalla e-fattura, ma la legge è cambiata. Dal 1° luglio 2022 l’obbligo di fatturazione elettronica è stato introdotto per i forfettari con ricavi superiori a €25.000 annui, e dal 1° gennaio 2024 l’obbligo è esteso a tutti i soggetti in regime forfettario. Questo significa che nel 2025 tutti i forfettari devono emettere fattura elettronica tramite SDI, a prescindere dal volume d’affari. Le vecchie fatture cartacee non sono più ammesse (se non in rarissimi casi di esonero). Dunque un contribuente forfettario nel 2025 dovrà dotarsi di un sistema per emettere e inviare fatture elettroniche in XML e conservarle a norma. L’inosservanza dell’obbligo comporta sanzioni (per il primo periodo era prevista una moratoria sulle sanzioni, ma dal 2024 è pienamente operativo). Nota: Rimangono esonerati dall’obbligo di e-fattura solo i forfettari che non hanno la residenza in Italia, al momento, e pochi altri soggetti (medici per il sistema TS, ecc.). La fattura elettronica semplifica comunque gli adempimenti, perché sostituisce anche l’esterometro (lo SDI comunica le operazioni transfrontaliere).
- Corrispettivi telematici: se il forfettario svolge un’attività al dettaglio o assimilata con obbligo di emissione di scontrino/ricevuta, è comunque soggetto all’obbligo di memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi (scontrino elettronico) come gli altri contribuenti, salvo esoneri specifici per volume d’affari molto basso o tipologie particolari. Il regime fiscale non esonera da questo, in quanto è un obbligo IVA ma indipendente dal regime (lo scontrino elettronico serve anche per certi forfettari che vendono a privati).
- Versamenti e dichiarazione dei redditi: il forfettario, pur non presentando la dichiarazione IVA, deve presentare la dichiarazione dei redditi (Modello Redditi) ogni anno, compilando il Quadro LM per indicare i ricavi, il coefficiente utilizzato, l’eventuale deduzione di contributi e calcolare l’imposta sostitutiva dovuta. I versamenti dell’imposta sostitutiva si effettuano con modello F24, seguendo le scadenze ordinarie (saldo entro il 30 giugno dell’anno successivo e acconti il 30 giugno e 30 novembre dell’anno in corso, salvo proroghe). Per chi è alle prime armi, è bene farsi assistere da un commercialista o centro di assistenza fiscale per la compilazione della dichiarazione, anche se è più semplice di quella di un contribuente ordinario.
- Conservazione dei documenti: come ogni contribuente, anche il forfettario deve conservare le fatture emesse e ricevute, le bolle doganali e gli altri documenti rilevanti. Pur non avendo registri contabili obbligatori, è tenuto ad esibire in caso di controlli la documentazione. La conservazione delle fatture elettroniche avviene in modalità digitale a norma (si può utilizzare il servizio gratuito dell’Agenzia Entrate o servizi accreditati).
- Adempimenti INTRASTAT/esterometro: i forfettari, essendo soggetti passivi IVA seppur in franchigia, devono assolvere l’IVA sugli acquisti intracomunitari o in reverse charge quando richiesto (ad esempio con integrazione fattura per acquisto di servizi da fornitori UE ex art.7-ter). Dal 2022 l’esterometro è stato sostituito dall’invio delle operazioni transfrontaliere via SDI, e anche i forfettari devono comunicare allo SDI le fatture emesse verso soggetti esteri (emettendole in formato elettronico con codice destinatario “XXXXXXX” o utilizzando altre procedure). Inoltre, se effettuano cessioni/acquisti intracomunitari di beni sopra la soglia di €10.000 annui, devono identificarsi ai fini VIES e presentare i modelli Intrastat. In generale, però, la maggior parte dei forfettari che opera sul mercato domestico non avrà adempimenti internazionali.
In conclusione, gli adempimenti per un contribuente in regime forfettario nel 2025 si possono riassumere in: emettere fatture elettroniche senza IVA e senza ritenuta, conservare i documenti, pagare l’imposta sostitutiva e i contributi dovuti alle scadenze previste, presentare la dichiarazione dei redditi annuale, e rispettare eventuali obblighi in caso di operazioni con l’estero. Niente registri IVA, niente liquidazioni, niente dichiarazioni IVA o studi di settore. Questo alleggerimento burocratico è uno dei motivi per cui il regime è molto apprezzato, soprattutto da chi preferisce gestire in proprio la contabilità con facilità.
Domande frequenti sul Regime Forfettario 2025
Di seguito rispondiamo ad alcuni quesiti comuni che molti contribuenti si pongono sul regime forfettario:
- Qual è il limite di fatturato per il regime forfettario 2025?
Il limite di ricavi/compensi per poter accedere o rimanere nel forfettario è 85.000 euro annui (riferiti all’anno precedente). Se nel 2024 hai fatturato più di 85k, nel 2025 non potrai applicare il regime. Attenzione: fino al 2022 il tetto era 65.000 €, elevato a 85.000 € dalla Finanziaria 2023. - Posso aderire al forfettario se ho anche un lavoro dipendente o una pensione?
Sì, è possibile cumulare il regime forfettario con un reddito da lavoro dipendente o pensione, purché nel 2024 tali redditi non abbiano superato 35.000 € lordi. Se hai uno stipendio o pensione oltre 35k, la normativa (aggiornata dalla L. 197/2022 e L. 207/2024) ti esclude dal forfettario. Inoltre, se il tuo datore di lavoro attuale è anche cliente predominante della tua attività autonoma, può scattare la causa ostativa (salvo il caso di nuova attività dopo praticantato obbligatorio). Se invece il tuo rapporto di lavoro dipendente è cessato entro il 2024, il limite 35k non si considera e puoi aderire al regime forfettario nel 2025. - Che aliquota di tasse pago nel regime forfettario?
Paghi un’imposta sostitutiva del 15% sul reddito imponibile calcolato forfettariamente. Questa imposta sostituisce IRPEF, addizionali regionali/comunali e IRAP. Se la tua è una nuova attività che possiede i requisiti per la startup (vedi sopra), pagherai invece l’aliquota ridotta del 5% per i primi 5 anni, poi dal sesto anno passerai al normale 15%. L’aliquota del 15% (o 5%) si applica dopo aver calcolato il reddito imponibile forfettario (ricavi × coefficiente di redditività) e dopo aver eventualmente dedotto i contributi obbligatori. - Come si calcola in pratica il reddito tassabile di un forfettario?
Bisogna moltiplicare i ricavi/compensi incassati nell’anno per il coefficiente di redditività relativo al proprio codice ATECO. Il risultato è il reddito imponibile su cui applicare l’aliquota. Dal reddito così calcolato si possono sottrarre solo i contributi previdenziali obbligatori versati nell’anno. Ad esempio, un libero professionista (coefficiente 78%) che incassa 50.000 € nel 2025 avrà un imponibile di 39.000 €; se ha versato 5.000 € di INPS, imponibile netto = 34.000 €. Su tale importo pagherà il 15% di imposta = 5.100 €. Tutto questo viene determinato in sede di dichiarazione dei redditi (quadro LM). Non deve presentare dichiarazioni IVA né tenere conto delle singole spese sostenute (se non appunto i contributi). - Devo applicare l’IVA sulle mie fatture?
No, in regime forfettario non si addebita l’IVA ai clienti. Sulle fatture non va indicata l’IVA (che è fuori campo per regime di franchigia). Bisogna invece riportare la dicitura di esclusione IVA. L’assenza di IVA è un vantaggio in termini di prezzo per i clienti finali, ma significa anche che non puoi detrarre l’IVA sugli acquisti: quindi gli acquisti ti costano “ivati”. In compenso sei esonerato da liquidazioni e versamenti IVA. - È vero che i forfettari non devono fare fattura elettronica?
Non più. Dal 1° gennaio 2024 tutti i forfettari hanno l’obbligo di fattura elettronica. In passato erano esentati, ma la legge è cambiata (DL 36/2022). Quindi nel 2025 dovrai emettere le tue fatture tramite Sistema di Interscambio, proprio come un qualsiasi altro titolare di partita IVA. Solo chi ha un regime forfettario ma non risiede in Italia rimane escluso dall’obbligo. L’obbligo di e-fattura include anche l’obbligo di conservazione digitale delle fatture emesse/ricevute. - Quali sono gli adempimenti fiscali per un forfettario?
Gli obblighi sono molto ridotti: devi numerare e conservare le fatture, emetterle in formato elettronico, pagare l’imposta sostitutiva e i contributi alle scadenze previste, e presentare la dichiarazione dei redditi annuale (quadro LM). Non devi registrare le fatture né tenere registri IVA, non devi fare liquidazioni periodiche IVA, né presentare LIPE o esterometri (se utilizzi la fattura elettronica per operazioni estere). Non devi neanche applicare gli ISA. Se vendi a privati potresti dover fare scontrini elettronici (se hai un negozio, ad esempio). In sostanza, la gestione fiscale è estremamente semplificata rispetto al regime ordinario. - Devo continuare a pagare i contributi previdenziali?
Sì. Il regime forfettario non esonera dal versamento dei contributi previdenziali obbligatori. Se sei iscritto a una cassa professionale (es. INARCassa, Cassa Forense, etc.) o alla Gestione Separata INPS, continuerai a versare i contributi secondo le regole ordinarie (in percentuale sul reddito, con le aliquote proprie di quella gestione). Se sei un artigiano o commerciante, continuerai a pagare i contributi fissi trimestrali e quelli sul reddito eccedente il minimale. La novità è che la legge ti consente, se sei in forfettario, di ridurre i contributi INPS del 35% facendone richiesta (agevolazione per artigiani/commercianti forfettari) oppure, per i nuovi iscritti 2025, di beneficiare del taglio 50% dei contributi fissi per 3 anni. Queste opzioni riducono l’importo da pagare, ma attenzione che riducono anche la quota di contributi valida per la pensione. In ogni caso dovrai continuare a pagare i contributi dovuti (INPS o cassa) entro le scadenze previste, indipendentemente dal fatto che tu sia in forfettario. - Il regime forfettario conviene sempre?
Non necessariamente, dipende dalla tua situazione. In generale conviene quando: i ricavi sono sotto la soglia, i costi reali sono bassi (quindi il coefficiente di redditività non penalizza troppo), non si hanno dipendenti o costi elevati, e magari si hanno anche altri redditi soggetti a IRPEF che si preferisce non incrementare. Non conviene o non è accessibile quando: i costi dell’attività sono molto alti (per cui dedurli analiticamente in ordinario sarebbe più vantaggioso), si prevedono ricavi oltre soglia, oppure si vuole far crescere l’attività assumendo personale oltre 20k annui, ecc. Inoltre, chi ha diritto a molte detrazioni IRPEF personali (es. detrazioni per familiari, interessi mutuo, bonus ristrutturazioni) potrebbe preferire restare in regime ordinario per sfruttarle, dato che nel forfettario l’IRPEF non si paga su quei redditi e quindi quelle detrazioni andrebbero parzialmente perse. In sintesi il forfettario è ottimo per attività di piccole dimensioni e a basso costo, mentre per attività più strutturate occorre valutare caso per caso. È sempre consigliabile fare simulazioni con un commercialista. - Come si aderisce o si passa al regime forfettario?
Se apri una nuova partita IVA, ti basta indicare nella dichiarazione di inizio attività che intendi aderire al regime forfettario (dichiarando di possedere i requisiti). Se invece hai già una partita IVA in regime ordinario e dal prossimo anno vuoi passare al forfettario (avendone i requisiti), in realtà non devi fare comunicazioni formali: semplicemente dal 1° gennaio inizi a comportarti da forfettario (non applichi più IVA, cambi la fatturazione con la nuova dicitura, ecc.) e nella dichiarazione dei redditi dell’anno indichi il reddito in quadro LM con imposta sostitutiva. È però buona norma informare il proprio commercialista o intermediario, e verificare di aver chiuso l’anno precedente rispettando le soglie e di non avere cause di esclusione. Non esiste più l’obbligo di comunicazione preventiva all’Agenzia (una risoluzione del 2019 ha chiarito che non serve comunicare l’opzione, basta averne i requisiti). Se invece uscirai dal forfettario (perché hai superato i limiti o per tua scelta), dal 1° gennaio dell’anno successivo dovrai iniziare ad applicare l’IVA e tutti i relativi obblighi, e lo indicherai nel modello AA9 o nella prima dichiarazione IVA utile.
Fonti ufficiali e riferimenti
- Normativa di riferimento: art. 1 commi 54-89 Legge 23/12/2014 n.190 (istitutiva del regime forfetario) e successive modifiche introdotte da Legge 30/12/2018 n.145, Legge 27/12/2019 n.160, Legge 29/12/2022 n.197, Legge 30/12/2024 n.207 (Legge di Bilancio 2025).
- Circolari esplicative: Agenzia delle Entrate Circolare n.10/E del 4/4/2016 (chiarimenti sul regime forfetario e cause ostative, incluse attività prevalenti verso ex-datore); Circolare n.9/E del 10/4/2019 (chiarimenti dopo modifiche L.145/2018); Circolare n.32/E del 5/12/2023 (novità 2023-2024, fatturazione elettronica forfettari).
- Sito Agenzia Entrate: sezione Regime forfetario (Schede informative sul sito ufficiale) – ad esempio “Regime forfetario – Che cos’è” aggiornato al 2025.
- INPS: per la contribuzione agevolata 35% dei forfettari, vedi Circolare INPS n.22 del 31/1/2022 e Circolare n.15 del 3/2/2019; news INPS sul portale dedicato (es. messaggio Domanda riduzione contributiva). Riferimento normativo: art.1 c.77 L.190/2014 (sconto 35%). Per la nuova riduzione 50% (L.207/2024) attendere istruzioni INPS 2025.
- Agenzia Entrate – Guide e FAQ: consultabili sul sito, ad esempio la Guida “Regime forfettario 2023” e gli aggiornamenti per 2024/2025, oltre alle FAQ Fisco dell’Agenzia.
Il regime forfettario rappresenta insomma una opportunità importante per i piccoli imprenditori e professionisti, offrendo fisco leggero e burocrazia semplificata. Con questa guida speriamo di aver chiarito tutti gli aspetti fondamentali del Regime Forfettario 2025. Valuta attentamente la tua situazione e, in caso di dubbio, consulta un professionista fiscale o le fonti ufficiali per scegliere il regime più adatto alla tua attività. Buon lavoro!